Servizio informativo sulle autocertificazioni
Autocertificazioni
A chi è rivolto
A tutti i cittadini italiani residenti in Italia e all’estero e a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia.
Descrizione
Come previsto dal D.P.R. 445/2000, tutte le certificazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione devono essere sostituite con autocertificazioni (su un semplice foglio e firmate dall’interessato, allegando la fotocopia della carta d’identità) senza oneri di spesa, né di autenticazione di firma.
Possono essere autocertificati tutti i dati anagrafici
- data e luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- stato famiglia
- stato civile
- godimento diritti civili e politici
- esistenza in vita
- nascita e morte di un familiare
I certificati che contengono informazioni non modificabili nel tempo (nascita, morte, titoli di studio, etc) non hanno scadenza; tutti gli altri certificati hanno validità sei mesi.
Il D.P.R. prevede la possibilità di autocertificare anche le seguenti informazioni (modello generico):
- iscrizione in albi ed elenchi pubblici
- appartenenza ad ordini professionali
- titolo di studio, esami sostenuti
- qualifica professionale, titolo di abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica
- situazione economica e reddituale
- qualità di pensionato
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante, tutore, curatore
- iscrizione presso associazioni
Si ricorda che alla presente autocertificazione bisogna SEMPRE allegare la fotocopia di un documento d’identità valido.
Autocertificazioni da esibire alle pubbliche amministrazioni
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) in vigore dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Di conseguenza le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere certificati al cittadino, ma sono obbligate ad accettare l’autocertificazione.
L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma. Autocertificazioni da esibire ai privati Dal 15.09.2020 con la modifica apportate all'art. 2 del DPR n.445/2000(dall'art. 30 bis, Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni") anche i privati (banche, assicurazioni, posta, CAF, datori di lavoro, pensioni private, notai, ecc) sono tenuti ad accettare le autocertificazioni.
È facoltà del privato che riceve l’autocertificazione chiedere alla pubblica amministrazione i controlli sulla veridicità dei dati contenuti nelle autocertificazioni. Modifica apportata all’art. 71: “La Pubblica amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, (...), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Come fare
- In autonomia prendendo un foglio bianco e scrivendo i dati anagrafici. Deve sempre essere allegata la fotocopia di un documento d’identità.
- In aiuto, nella sezione Modulistica , sono stati predisposti diversi modelli editabili per facilitare la compilazione
- Dal 15.11.2021 si possono scaricare per proprio conto o per un componente della famiglia le autocertificazione già precompilate online dal sito dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) accedendo al sito con le credenziali CIE o SPID.
Cosa serve
Autocertificare in modo autonomo i propri dati anagrafici che vengono richiesti a corredo di istanze, domande, richieste, ecc.
Cosa si ottiene
Autocertificazione
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
La fornitura o la stampa di modelli di autocertificazione, precompilati o da compilarsi poi a cura del cittadino avviene in tempo reale.
Costi
Le autocertificazioni e l'attività di controllo delle stesse sono gratuite
Casi particolari
Per i minorenni la dichiarazione sostitutiva di certificazione viene resa da chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.