Regolamento di Polizia e Decoro Urbano - Esibizione artisti di strada

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Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di polizia e decoro urbano le esibizioni degli artisti di strada possono essere condotte soltanto sul Lungomare Italia per un periodo massimo di 30 minuti complessivi ad esibizione.

Non sono permesse esibizioni in altre zone della città.

SI PUBBLICA UN ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 22 -Artisti di strada

2. Le esibizioni indicate al punto precedente possono essere svolte unicamente nella zona della passeggiata a mare intesa quale il Lungomare Italia.

3. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) le esibizioni devono essere svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 23:00 e devono avere una durata massima di 30 minuti complessivi per artista. L’esibizione può essere condotta entro due metri quadrati massimi di area pubblica totale. Al termine dell’esibizione l’artista deve liberare l’area occupata e non può ripetere l’esibizione nel territorio comunale sino al giorno seguente;
b) le esibizioni devono essere svolte fuori dalla carreggiata stradale e non devono comportare impedimento o in qualche modo ostacolo alla normale circolazione pedonale e veicolare, né devono impedire l’accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private. In nessun modo l’esibizione deve comportare assembramenti tali da turbare l’ordine pubblico e la sicurezza urbana o limitare la possibilità di fruizione dello spazio pubblico. L’artista deve comunque sempre garantire la sicurezza delle persone e delle cose in ordine alle quali è responsabile;
c) le esibizioni non devono essere svolte in zone già interessate da altre manifestazioni o eventi;
d) le esibizioni devono avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato e non devono comportare la manomissione o l’imbrattamento delle aree pubbliche. È vietata ogni forma di disegni o scritte sui muri della città. Al termine dell’esibizione deve essere ripristinato lo stato dei luoghi;
e) le esibizioni non devono prevedere l’utilizzo di minori, animali, armi di qualsiasi tipo, proprie e improprie, fuochi liberi (mangia fuoco) o comunque attrezzi o esercizi pericolosi per le persone e le cose;
f) non possono essere ostentate menomazioni fisiche o condizioni di disagio personale tali da far leva sulla pietà umana;g) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo ma è consentito esclusivamente, al termine dell’esibizione, il passaggio a “cappello”, che consente la raccolta di offerte in forma libera.

4. Nello svolgimento delle suddette attività si possono utilizzare piccoli impianti di amplificazione sonora e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
5. È vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile, anche in parte, al gioco d’azzardo o che comporti comunque la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.6. Gli eventi regolarmente autorizzati o promossi dall’Autorità pubblica non soggiacciono all’applicazione delle restrizioni di cui al presente articolo.

A Cura di
Ufficio Polizia Locale

Piazza Martiri della Libertà, 4, Diano Marina, IM, Italia

0183 493049

polizia.municipale@comune.dianomarina.im.it

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12
Lug/24

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