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Ai sensi dell’art. 1 de DL 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46), gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”, possono esprimere il proprio voto al domicilio.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione (vedere allegato) attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria (certificazione rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale) e copia della propria tessera elettorale entro lo 07/10/2024. Tale termine in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.
Documenti allegati: modulo richiesta voto domiciliare