La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia, non soggetti a determinati casi
Edilizia – Istanze edilizie – Segnalare l’inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) ordinaria
A chi è rivolto
Al proprietario dell’immobile.
Descrizione
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ordinaria abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici.
La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:
- in variante al permesso di costruire
- in alternativa al permesso di costruire
Come fare
La pratica SCIA deve essere presentata telematicamente tramite Sportello telematico del Comune.
Cosa serve
Documentazione e modulistica visibile nella sezione Moduli da compilare e documenti da allegare
Cosa si ottiene
Con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) si può procedere ai lavori.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
La SCIA vale tre anni dalla data efficacia.
Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.
Costi
Se dovuto, in base all’intervento, deve essere corrisposto il Contributo di Costruzione ed i diritti di segreteria.
Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA.
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.
Ulteriori informazioni
Congiuntamente alla presentazione della pratica l'interessato può chiedere allo sportello unico di acquisire tutte le autorizzazioni preliminari necessarie all'intervento edilizio; in questo caso è possibile dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.