Guida generale IMU

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Chi deve pagare l’IMU?

  • il proprietario o il titolare dei diritti reali di uso, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario dell’area demaniale, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli, il coniuge superstite, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto.

E’ soggetto IMU anche il proprietario di abitazione principale?

  • Sì, ma solo se l'immobile è iscritto a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Si può applicare l’aliquota ridotta anche a chi concede l’immobile ai parenti in linea retta (genitori – figli) come avveniva per l’ICI?

  • Sì, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le  unità immobiliari,  (fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9),  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E’ necessaria la presentazione all’ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno in corso di apposito modulo disponibile sul sito, nella Sezione “Modulistica IMU”.

Come si pagano le pertinenze dell’abitazione?

  • Per pertinenze si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; si può applicare l’aliquota dell’abitazione “principale” anche alle pertinenze, ma solo ad una per categoria; le pertinenze scelte devono essere dichiarate, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con un apposito modulo predisposto dall’ufficio tributi. Alle restanti pertinenze va applicata l’aliquota del 10,6 ‰.

Riserva a favore dello Stato

  • La riserva della quota IMU a favore dello Stato è rimasta solo per i fabbricati di categoria “D”.

Deve sempre essere presentata la dichiarazione dell'IMU?

  • Nella gran parte dei casi la presentazione della dichiarazione non sarà necessaria, o perché non sono cambiate le condizioni in base alle quali è stata presentata una dichiarazione ai fini dell’ICI, o perché in occasione dell’avvenuta compravendita o altro atto modificativo del possesso per il quale viene prodotto un MUI, l’invio telematico dell’atto stesso a cura del notaio continuerà a sostituire ogni altro obbligo dichiarativo a carico del contribuente. La legge infatti conferma la validità del Modello Unico Informatico (MUI) inviato a cura del notaio incaricato dell’atto di compravendita, in sostituzione della presentazione dichiarazione a cura del contribuente. Per gli immobili per i quali sussiste l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo. In questo insieme devono essere ricompresi, ad esempio i casi di: acquisizione del possesso di un’abitazione principale non dichiarato ai fini dell’ICI in quanto avvenuto nel periodo in cui l’abitazione principale era esente; il possesso di terreni non coltivati e di fabbricati agricoli già esclusi dall’ICI e pertanto non dichiarati, ecc. Per l’elenco completo occorre consultare il sito del Ministero delle Finanze: www.finanze.it

Gli immobili locati a “canone concordato” beneficiano di un’aliquota ridotta rispetto a quelli a canone libero?

  • Sì. Dal 2013 è stata deliberata l’aliquota del 0,76% per queste fattispecie. Per usufruire di tale agevolazione, è necessario presentare all’ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno in corso l’apposito modulo scaricabile dalla Sezione “Modulistica IMU”.

Come si paga l’IMU?

  • L’IMU si paga attraverso il modello F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale. I Codici Tributo per il pagamento dell'IMU da inserire nel modello F24 sono i seguenti:
    • Codice Comune: D297
      3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
    • 3914 terreni (destinatario il Comune)
    • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
    • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
    • 3925 fabbricati uso produttivo Categoria "D"(destinatario lo Stato)
    • 3930 fabbricati uso produttivo Categoria "D"(destinatario il Comune per la parte eccedente l'aliquota dello 0,76%).
    Le indicazioni per la compilazione del Modello F24 sono presenti all’interno del modello. Si rammenta in proposito che il codice catastale del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili, è reperibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it (per il Comune di Diano Marina è "D297").

    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta dovuta.
    L’Agenzia delle Entrate ha anche modificato i codici tributo per il versamento dell’ICI, ferma restando l’indicazione dei relativi pagamenti nella “Sezione IMU e altri tributi locali” del modello F24.

    I nuovi codici per il pagamento dell’ICI relativa ad annualità fino al 2011 sono i seguenti:
    Ricodifica codici tributo per versamento ICI (annualità 2011 e precedenti)
    Nuovo Codice ICI Tipologia immobile
    da 3901 diventa 3940 Abitazione principale;
    da 3902 diventa 3941 Terreni agricoli;
    da 3903 diventa 3942 Aree fabbricabili;
    da 3904 diventa 3943 Altri fabbricati;
    3906 (invariato) Interessi ICI;
    3907 (invariato) Sanzioni ICI;
    Si precisa che i codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.
    Restano invece invariati i codici tributo 3906 e 3907, rispettivamente utilizzati per il versamento di interessi e sanzioni relativi all’ICI.

    Tutte le modifiche indicate sono attive dal 18 aprile 2012.

Come si paga l’IMU per i residenti all’estero?

  • Per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:
    - per la quota spettante al Comune (codice altri fabbricati 3918 o altri sotto indicati) i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Tesoreria Comunale (codice BIC BCITITMM), utilizzando il codice IBAN IT 19 G 03069 49000 10000 0046003 ;
    La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
    Come causale dei versamenti devono essere indicati:
    - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente;
    - la sigla “IMU”, Comune di Diano Marina e i relativi codici tributo, ovvero: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune);
    3914 terreni (destinatario il Comune);
    3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
    3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
    3925 fabbricati di categoria D (destinatario lo Stato);
    3930 fabbricati di categoria D (destinatario il Comune per la parte oltre l’aliquota del 0,76%);
    - l’anno di riferimento (esempio 2019) ;
    - l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

Come si paga l’IMU per i soggetti iscritti all'AIRE?

  • L’art. 1 commi 738/787 -  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, non ha più previsto la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), ma pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per cui dal 2020, per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta.

Quali sono le fattispecie esenti dal pagamento dell'IMU?

  • abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), fino al massimo di una per categoria; alle pertinenze oltre la prima si applica l’aliquota ordinaria del 10,6 per mille;

  • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (con disabilità riconosciuta oltre il 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; lo stesso trattamento vale per le pertinenze, purché non locate;

  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario, prescindendo dalla residenza anagrafica e dimora abituale dello stesso;

  • unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

  • unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

  • fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

  • gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) di cui all’art.1, comma 751 della L.160/2019;

  • terreni agricoli se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. 

Sono diventato proprietario, insieme a mio fratello, di una quota dell’abitazione dei miei genitori a seguito del decesso di mio padre. L’abitazione continua ad essere utilizzata esclusivamente dalla mamma. Chi deve pagare l’IMU?

  • Il genitore superstite acquisisce automaticamente, mortis causa, il diritto reale di abitazione sull'intera casa (in quanto “coniuge superstite”) e quindi l'IMU è interamente a carico del genitore che continua a risiedere nella casa coniugale. I figli, invece, non dovranno pagare l'IMU su tale abitazione.

Nel caso in cui due coniugi siano comproprietari, ognuno al 50%, della casa abitano, la detrazione abitazione principale spetta per 200 euro ad entrambi, oppure spetta nella misura di 100 euro per ciascuno?

  • La detrazione fissa di 200 euro si suddivide suddivisa in parti uguali fra i comproprietari dell'immobile che lo utilizzano come abitazione principale, a prescindere dalla quota di possesso. Nel caso indicato, la detrazione sarà suddivisa in 100 euro annuali per ciascuno dei due coniugi.

Come si applica l’IMU sui fabbricati rurali strumentali?

  • La nuova normativa prevede l'esclusione dall'IMU dei fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.
    Si ricorda che, per effetto di diverse sentenze della Corte di Cassazione, solo i fabbricati classificati in catasto nella categoria D/10 possono essere considerati rurali strumentali.
    I fabbricati rurali (strumentali e non) non ancora iscritti al catasto edilizio urbano devono essere accatastati.

Come si calcola l'IMU sui terreni?

  • Per i terreni il valore imponibile si calcola moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25 per cento, per un moltiplicatore pari a 135. Lo stesso procedimento vale anche per i terreni incolti.
    Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli se posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L’IMU per le aree edificabili prevede nuove regole rispetto alla disciplina dell’ICI?

  • Per le aree edificabili non sono previste novità rispetto alla disciplina dell’ICI. il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.

 

Ufficio di riferimento:
Ufficio Tributi
Telefono: 0183490260
tributi@comune.dianomarina.im.it

Ultimo Aggiornamento

30
Mag/24

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