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Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del Servizio Sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata Liste di attesa, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Nessuna lista di attesa consultabile.
LISTE DI ATTESA
Art. 41, Trasparenza del servizio sanitario nazionale:
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata Liste di attesa, i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Art. 32, Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati:
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Ultimo Aggiornamento
Mag/24
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