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Le pubbliche amministrazioni comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
Nessuna comunicazione.
DL 35/2013 Art. 6, comma 9: (Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni):
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
Ultimo Aggiornamento
Mag/24
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