Contenuto
Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione quali: elenco dei numeri telefonici, caselle di posta elettronica istituzionali e di posta certificata, cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 13, Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni:
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ultimo Aggiornamento
Mag/24
Ultimo Aggiornamento