Opere pubbliche

In questa sezione sono disponibili le informazione relative alle Opere Pubbliche, come indicato all'articolo 38 del Decreto Legislativo 33/2013.

Contenuto

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente:

  • gli atti di programmazione delle opere pubbliche
  • le informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione;

  • Articolo 38 comma  2 e 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013
  • Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi.
  • Decreto legislativo 50/2016,  articolo 21, Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti
  • Articolo 29 del decreto legislativo 50/2016

Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Documentazione

Ultimo Aggiornamento

16
Mag/24

Ultimo Aggiornamento