Consulenti e collaboratori

In questa sezione sono disponibili le informazioni relative agli di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni.

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Secondo quanto indicato all'articolo 15 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 33/2013, in questa sezione sono disponibili le informazioni relative agli  di incarichi  di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni.

La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi  di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi. 

Le amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti istituzionali  gli  elenchi  dei  propri consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso dell'incarico, entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i tre  anni successivi alla cessazione dell'incarico.

L’evoluzione normativa in tema di trasparenza (Decreto Legislativo 75/17 che novella l’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001) ha agito sulla semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti legati alla trasmissione dei dati a livello centrale. A partire dal 2018 gli incarichi inseriti sono liberamente consultabili anche sul sito www.consulentipubblici.gov.it

Art. 15, Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza:

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n.127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

   a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

   b) il curriculum vitae;

   c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

   d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali é previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

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25
Giu/24

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