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Pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale, nonché dei criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice, delle tracce delle prove e delle graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
Art. 19, Bandi di concorso:
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.
Ultimo Aggiornamento
Giu/24
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